Contattaci
+39 393 40 28 499
info@consorzioartea.it
Lun - Ven 9:00 - 18:00
Consorzio Artea
  • Home
  • Servizi
  • Contattaci
  • Preventivo
  • Portfolio
  • Novità
  • Home
  • Author: Consorzio Artea

Author: Consorzio Artea

by Consorzio Artea

Ecobonus, come detrarre correttamente il 50% delle spese sostenute per serramenti e infissi

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Vademecum ENEA serramenti e infissi: requisiti, spese ammissibili e documentazione necessaria. Nei condomini la scheda va sottoscritta da un tecnico abilitato

L’ENEA ha da pochi giorni attivato il nuovo portale per l’invio telematico della documentazione necessaria per usufruire dell’ecobonus (detrazione fiscale a partire dal 50% fino all’85%). Inoltre, la stessa ENEA ha aggiornato e pubblicato i nuovi Vademecum per guidare il contribuente all’invio telematico dei dati.

In particolare, sono stati pubblicati i Vademecum relativi ai seguenti interventi edilizi:

Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75%)

  • Serramenti e infissi
  • Caldaie a condensazione
  • Collettori solari
  • Pompe di calore
  • Coibentazione strutture
  • Riqualificazione globale
  • Caldaie a biomassa
  • Schermature solari
  • Building automation
  • Sistemi ibridi
  • Microcogeneratori

In questo articolo vediamo come accedere all’agevolazione in caso di interventi che riguardano la sostituzione di serramenti e infissi.

Vedemecum ENEA – Serramenti e infissi

Anche per il 2018 gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi danno diritto alla detrazione del 50% (ecobonus), a condizione che:

  • l’edifico sia esistente alla data della richiesta della detrazione
  • l’edifico sia dotato di impianto termico

L’agevolazione fiscale consiste nella possibilità di detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per un limite di spesa ammissibile di60.000 euro per unità immobiliare.

Nel documento l’ENEA indica:

  • requisiti dell’intervento
  • spese ammissibili
  • documentazione necessaria da tramettere all’ENEA
  • documentazione necessaria da da conservare

Requisiti

L’intervento per poter essere detraibile deve:

  • configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione)
  • delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del dm 26 gennaio 2010

Spese ammissibili

Le spese che possono essere portate in detrazione sono:

  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto

Documentazione necessaria

Tra la documentazione da trasmettere all’ENEA c’è la scheda descrittiva dell’intervento, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità.

In particolare, la scheda:

  • può anche essere redatta dal singolo utente nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano
  • deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato in tutti gli altri casi, ad esempio in caso di interventi che riguardano parti condominiali

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Caldaie a condensazione: come fare per beneficiare dell’ecobonus 2018

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Per le caldaie a condensazione sono agevolate solo le spese per la sostituzione, integrale o parziale dell’impianto. Le condizioni per l’agevolazione

L’ENEA ha pubblicato i nuovi Vademecum per guidare il contribuente circa l’invio telematico della documentazione necessaria per usufruire dell’ecobonus (detrazione fiscale a partire dal 50% fino all’85%).

Gli interventi edilizi analizzati nei documenti riguardano:

  • Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75%)
  • Serramenti e infissi
  • Caldaie a condensazione
  • Collettori solari
  • Pompe di calore
  • Coibentazione strutture
  • Riqualificazione globale
  • Caldaie a biomassa
  • Schermature solari
  • Building automation
  • Sistemi ibridi
  • Microcogeneratori

In questo articolo tratteremo il vademecum circa le caldaie a condensazione.

Caldaie a condensazione

Le caldaie a condensazione rientrano tra le spese che possono usufruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica; nel vademecum dell’ENEA è presente una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare.

Tutti i contribuenti, che posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari e che sostengono le spese di riqualificazione energetica, possono usufruire delle detrazioni per i seguenti edifici:

  • esistenti (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) alla data della richiesta di detrazione
  • dotati di impianto termico

Tipologie di intervento ammissibili

Le 3 tipologie di intervento ammissibili sono:

  1. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
  2. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
  3. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione

Detrazione consentita

Tipologia 1: per la prima tipologia di intervento si ha una detrazione del 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l’aliquota del 65%.

Tipologia 2 e 3: per gli altri 2 tipi di intervento spetta una detrazione del 65%.

Il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 euro per unità immobiliare.

Spese agevolabili

Per le caldaie a condensazione sono agevolate solo le spese per la sostituzione, integrale o parziale dell’impianto. In particolare:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione
  • spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Risparmiare energia, dall’Enea le 10 regole d’oro per un consumo intelligente

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Dall’illuminazione all’uso delle scale, ecco i consigli per risparmiare energia grazie ad un consumo intelligente, facendo attenzione ai gesti quotidiani

Il rapido sviluppo industriale sta generando una rapida crescita nella domanda di energia elettrica; è stato stimato che entro il 2030 il fabbisogno energetico globale dovrebbe crescere del 40%, con un conseguente impatto negativo dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per l’aumento delle emissioni di anidride carbonica.

Al fine di ridurre i consumi e tutelare l’ambiente, l’Enea insieme all’Ong ambientalista Green Cross ha realizzato il decalogo del consumo intelligente, 10 consigli per un uso “intelligente” dell’energia, senza per questo rinunciare al comfort e ai servizi a cui siamo abituati.

Il documento ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini, in particolare studenti ed insegnanti, ad un uso consapevole dell’energia: dalla classe energetica dei prodotti alla gestione dell’illuminazione e della stampa dei documenti, dall’uso delle scale al risparmio di acqua.

Prestare costante attenzione al contenimento dei consumi di elettricità attivando le piccole azioni quotidiane, come spegnere le luci nei locali non utilizzati oppure non lasciare in stand-by TV, radio, PC ecc. sono azioni solo apparentemente piccole ma che contribuiscono, in una attuazione su larga scala, un notevole risparmio energetico.

Infatti, secondo gli esperti Enea, il 10% dei consumi di un apparecchio sono imputabili allo stand-by, mentre il PC assorbe dai 3W a 6W anche da spento.

Ecco i 10 consigli presenti nel decalogo del consumo intelligente, pensati per suggerire piccoli cambiamenti nei gesti di tutti i giorni:

  1. Suggerisci l’acquisto di prodotti in classe energetica A o superiore e con certificazioni energystar ed ecolabel.
  2. Accendi solo l’apparecchio che ti serve e spegni gli apparecchi staccandoli dalla presa elettrica.
  3. Attiva le funzioni “risparmio energia” e “disattiva il salvaschermo”.
  4. Evita di stampare più volte un documento ancora in lavorazione, fai le modifiche sul video e stampa solo se è veramente necessario.
  5. Ricorda di spegnere le luci quando esci da una stanza e illumina solo dove serve.
  6. Sali e scendi le scale a piedi anziché prendere l’ascensore.
  7. Riduci il tempo impiegato per fare la doccia.
  8. Se in casa o a scuola la temperatura non è confortevole, non aprire le finestre ma chiedi di regolare la temperatura ambiente.
  9. Per i tuoi spostamenti usa i mezzi pubblici o la bicicletta e, quando puoi, fai una salutare camminata.
  10. Non lasciare la porta del frigorifero aperta.

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Ok all’estensione della responsabilità solidale anche ai subfornitori

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

I chiarimenti nella circolare Inps: la responsabilità solidale va riferita anche ai subfornitori, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza 254/2017

Il committente è obbligato in solido (responsabilità solidale) al pagamento delle retribuzioni (crediti lavorativi, contributivi e assicurativi) anche dei dipendenti del subfornitore.

A chiarirlo è la circolare Inps 6/2018 che analizza la sentenza 254/2017 della Corte Costituzionale, intervenuta circa l’ambito applicativo dell’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003, in materia di responsabilità solidale negli appalti.

Circolare Inps 6/2018

La circolare parte analizzando l’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003 che prevede quanto segue:

in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

L’art. 29 limita, quindi, il regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti di appalto e subappalto, negando così la medesima garanzia legale ai dipendenti del sub-fornitore, in contrasto con l’art. 3 e 36 della Costituzione.

Sentenza 254/2017, la Corte Costituzionale

Con la sentenza 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo del citato art. 29, ribaltando un consolidato orientamento attraverso un’interpretazione della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale. Stabilisce l’estensione del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, in contrasto con gli artt. 3 e 36 Costituzione.

In definitiva, al fine di dare maggiore tutela ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni negoziali non inquadrabili in termini di appalto o subappalto, l’art. 29 va interpretato nel senso che

la responsabilità solidale del committente relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi si applica non soltanto negli appalti e nei subappalti come afferma la norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura.

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Adeguamento antincendio, obblighi per scuole e asili nido

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Ecco il decreto con le indicazioni sulle priorità per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.74 del 29 marzo 2018) il decreto 21 marzo 2018 recante:

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Finalità

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare alla normativa antincendio scuole e asili nido, definendo le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal decreto, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento, che fissano livelli di priorità programmatica.

Ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguare le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido ai requisiti previsti dal dm 26 agosto 1992.

Il decreto suddivide in 3 livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole (rispettivamente indicate nel dm 26 agosto 1992 per le scuole e nel dm 16 luglio 2014 per gli asili nido).

Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole

Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:

  • livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio
  • livello di priorità B – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
  • livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto ministeriale

Le attività di adeguamento potranno essere realizzate secondo le suddette indicazioni, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche del dm 3 agosto 2015 (come integrato dal dm 7 agosto 2017) e fatti salvi gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e  l’integrale osservanza del ddm 26 agosto 1992

Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili

Per l’adeguamento antincendio degli asili, i livelli di priorità programmatica sono:

  • livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio
  • livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza
  • livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto ministeriale

Le attività di adeguamento degli asili nido potranno essere effettuate secondo le citate indicazioni, fermo restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l’osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del dm 16 luglio 2014.

Le indicazioni, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Infine, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, restano confermate le disposizioni di cui al dlgs 81/2008.

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Bonus ristrutturazioni: qual è il limite di spesa in caso di interventi già iniziati?

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Risponde l’Agenzia delle Entrate: per accedere al bonus ristrutturazioni il limite massimo deve tener conto delle spese già sostenute

Nel caso di prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, il limite massimo delle spese detraibili per i nuovi interventi di ristrutturazione sarà 96.000 euro meno gli importi destinati ai lavori effettuati in precedenza: si deve tener conto anche delle somme già sostenute negli stessi anni.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in merito ad una domanda posta da un contribuente attraverso la posta di Fisco Oggi circa il bonus ristrutturazioni.

In particolare:

Nel caso in cui i lavori realizzati in un anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per il calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche di quelle spese sostenute negli stessi anni. Pertanto, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto (articolo 16-bis, comma 4, Tuir).

Ricordiamo che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione al 50% sull’Irpef relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e confermato il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare.

In definitiva, come chiarito dalle Entrate, per la nuova ristrutturazione si potranno spendere 96.000 euro meno gli importi destinati ai lavori effettuati in precedenza.

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Pompe di calore e detrazione 65%, istruzioni per l’uso

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Ecobonus per pompe di calore ad alta efficienza: l’intervento deve essere di sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico, non nuova installazione

Tra le tipologie di lavori incentivati con la detrazione fiscale del 65% per l’efficientamento energetico degli edifici, rientrano anche le pompe di calore.

L’ENEA ha pubblicato le nuove guide che illustrano come operare nei diversi casi di interventi agevolabili.

In pratica, sono indicati: i lavori detraibili, i soggetti beneficiari, i requisiti tecnici richiesti e la documentazione da approntare e conservare.

Guida pompe di calore

Il vademecum sulle pompe di calore spiega come operare per usufruire dell’ecobonus nei seguenti casi:

  • la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

Ricordiamo che l’entità del beneficio è pari al 65% delle spese totali sostenute; il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 euro per unità immobiliare.

Spese agevolabili

Le spese agevolabili sono:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria

Requisiti tecnici

Per poter essere detratto, l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione.

Inoltre:

  • le pompe di calore installate devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE)
  • qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato F sono ridotti del 5%
  • nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al dlgs 28/2011 (COP >2,6)

Documentazione da trasmettere all’Enea

Occorre trasmettere all’Enea la Scheda descrittiva dell’intervento attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.

Documentazione da conservare a cura del cliente

Il cliente dovrà conservare la seguente documentazione:

Documentazione di tipo tecnico

  • impianti di potenza utile nominale <100 kW: certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra
  • impianti di potenza nominale del focolare ≥100 kW: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i medesimi requisiti tecnici.
  • per tutti gli impianti:
    • originale della Scheda descrittiva inviata all’ENEA, debitamente firmata
    • schede tecniche

Documentazione di tipo amministrativo

  • fatture relative alle spese sostenute
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Collettori solari: le condizioni per accedere all’ecobonus 2018

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Il vademecum ENEA su collettori solari termici per acqua calda e riscaldamento: per essere detraibili devono essere garantiti per almeno 5 anni

L’ENEA ha di recente pubblicato le nuove guide per usufruire dell’ecobonus 2018 in riferimento alla realizzazione di alcune tipologie di intervento: dagli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali all’acquisto e posa in opera di micro-generatori.

Tra gli interventi ammessi alla detrazione rientra anche l’installazione di collettori solari per produzione di acqua calda a uso domestico o industriale e per la copertura del fabbisogno di acqua calda nelle piscine, nelle strutture sportive, nelle case di ricovero e cura, negli istituti scolastici e nelle università.

In questo articolo analizziamo la guida ENEA circa i collettori solari.

Collettore solare

Il collettore solare (comunemente chiamato pannello solare termico) è il dispositivo idoneo alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento ad un accumulatore termico per un uso successivo, ad esempio per:

  • la produzione di acqua calda (sanitaria o di processo)
  • il riscaldamento degli ambienti
  • il raffrescamento solare (solarcooling)

Si differenzia con il pannello solare fotovoltaico in quanto quest’ultimo serve, invece, per la produzione di corrente elettrica.

Guida ENEA collettori solari

Il documento definisce: i requisiti che gli interventi detraibili devono avere, i nuovi tetti massimi di detrazione e la documentazione necessaria da inviare all’ENEA e da conservare.

Per l’installazione di collettori solari si può detrarre il 65% delle spese totali sostenute (ecobonus 2018), con un limite massimo di spesa pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

L’edificio deve essere esistente ma non necessariamente dotato di un impianto di riscaldamento.

Sono agevolabili le spese:

  • per la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici collegati alle utenze in modo organico, anche in integrazione con gli impianti di riscaldamento
  • per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi

Tra i requisiti necessari per accedere all’agevolazione si ha che:

  • i collettori solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno 5 anni
  • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni
  • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono possedere anche lacertificazione solar keymark
  • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in base ai manuali di installazionedei principali componenti

I documenti importanti richiesti e da conservare: la scheda descrittiva dell’intervento e l’asseverazione di un tecnico abilitato.

Di seguito il link a tutti i Vademecum dell’ENEA:

  • Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75%)
  • Serramenti e infissi
  • Caldaie a condensazione
  • Collettori solari
  • Pompe di calore
  • Coibentazione strutture
  • Riqualificazione globale
  • Caldaie a biomassa
  • Schermature solari
  • Building automation
  • Sistemi ibridi
  • Microcogeneratori

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Pubblicate in Gazzetta le Linee guida Anac n. 4: affidamento dei contratti pubblici sotto soglia

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

In Gazzetta le Linee guida Anac n. 4: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia

Il dlgs 19 aprile 2017, n. 56 ha modificato profondamente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Si è reso, quindi, necessario procedere a un aggiornamento delle Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Si tratta delle linee guida n. 4 elaborate dall’Anac.

Il documento è stato elaborato dall’Anac ai sensi dell’art. 36, comma 7 del nuovoCodice appalti, come modificato dal correttivo.

Lo scopo è quello di supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative agli appalti sottosoglia comunitaria e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Le nuove regole disposizioni entrano in vigore il 7 aprile 2018.

Nella linee guida 4 aggiornate sono state recepite le modifiche imposte dal decreto correttivo.

Valore stimato dell’appalto

Si è ritenuto opportuno inserire un nuovo paragrafo sul valore stimato dell’appalto (par. n. 2), funzionale a richiamare le stazioni appaltanti in ordine alla necessità di determinare correttamente l’entità delle procedure, con particolare riguardo al caso di ripartizione in lotti (par. 2.1), nonché con riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo (par. 2.2).

In riferimento a tali categorie di opere, il richiamo alla necessità di applicare la disciplina di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici appare opportuno anche alla luce della procedura EU Pilot n. 7994/2015/GROW, nella quale la Commissione Europea ha sollevato obiezioni sul previgente quadro normativo, nella parte in cui l’art. 16 comma 2 bis del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) non contemplava la necessità di tenere conto, nella realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, tanto primaria quanto secondaria, del valore complessivo delle opere in conformità ai criteri indicati dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, in presunta violazione della direttiva 2014/24/UE (art. 5, par. 8), richiedendo una modifica sul punto e il superamento delle indicazioni fornite dall’Autorità nella deliberazione n. 46/2012.

Il decreto correttivo è intervenuto, come noto, anche su tale aspetto, stabilendo espressamente, all’art. 36, quarto comma del Codice dei contratti pubblici, la necessità di osservare i criteri di cui all’art. 35, comma 9.

Sul punto, il Consiglio di Stato nel parere n.361/2018 ha rilevato che il tenore letterale della disposizione introdotta nella bozza di Linea guida dall’Autorità al par.2.2, secondo periodo (“La previsione contenuta nell’art. 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretata con riferimento alla disciplina delle procedure di gara contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, trovando applicazione l’art. 5, paragrafo 8, della Direttiva 2014/24/UE e le norme di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016”) potrebbe ingenerare confusione, atteso che la norma in questione ha un’eccezionale portata derogatoria dei principi generali e, soprattutto, consente di scorporare il relativo valore dal resto delle opere appaltate (non primarie o primarie non funzionali).

Al riguardo, la disposizione in questione (par. 2.2, secondo periodo) è stata riformulata recependone le indicazioni testuali, atte a richiamare l’attenzione sulla necessità di considerare, ai fini del valore dell’appalto il combinato disposto di cui all’art. 5, paragrafo 8 della Direttiva 2014/24/UE e all’art. 35 del Codice (come richiamato dall’art. 36, comma 4, del Codice novellato).

Per maggiori dettagli si rinvia al testo completo delle linee guida Anac n. 4.

CONTINUE READING

by Consorzio Artea

Sicurezza edifici pubblici e territorio: l’elenco dei Comuni beneficiari del contributo

27 aprile 2018by Consorzio ArteaNovità

Al via il primo acconto del contributo (150 milioni di euro) per la messa in sicurezza edifici pubblici e territorio: priorità per i Comuni in disavanzo

 Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il decreto interministeriale del 13 aprile 2018 contenente l’elenco dei Comuni beneficiari del contributo, stanziati dalla legge di Bilancio 2018, per la realizzazione di interventi per la messa insicurezza di edifici pubblici e territorio.

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha stanziato complessivamente 850 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l’anno 2018 (300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020).

I contributi sono stati assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, ai Comuni indicati dalla posizione dal n. 1 al n. 146 dell’allegato 2 del decreto.

Erogazione del contributo

Il 16 aprile 2018 è stato predisposto il pagamento del primo acconto, pari al 20% del contributo, agli Enti in regola con la trasmissione delle certificazioni (art. 161 del T.U. 267/2000); per il secondo acconto bisognerà essere in regola con i termini previsti per l’affidamento dei lavori.

Il decreto prevede, infatti, che entro il 30 settembre 2018 verrà pagato il 60% del contributo, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori.

L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, pena revoca del beneficio.

Il restante 20%, infine, sarà erogato previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

I numeri

Le richieste pervenute da parte degli Enti (circa 4.000 Comuni) ammontano a 10.199 domande, con 10.000 progetti candidati per oltre 7 miliardi di euro di richiesta di finanziamenti.

Sono risultate ammissibili 5904 istanze, per un totale di quasi 4 miliardi di euro.

I contributi sono stati assegnati a 54 Comuni (ossia ai Comuni indicati dalla posizione dal n. 1 al n. 146 dell’allegato 2) e copriranno la realizzazione di 146 progetti.

Si evidenzia che la domanda di contributi (entro lo scorso 20 febbraio) ha nettamente superato l’offerta.

Il Ministero ha disposto al riguardo (comma 855) che i contributi siano assegnati in via prioritaria ai Comuni con minore disponibilità di avanzi di amministrazione e quindi meno in grado di usufruire di maggiori spazi finanziari concessi con i patti nazionali e regionali.

Tuttavia, i Comuni esclusi potranno presentare una successiva domanda, per l’accesso alla tranche 2019, che prevede un maggiore stanziamento di risorse: 400 milioni di euro (come per il 2020).

Le prossime scadenze sono fissate al 20 settembre 2018 per le richieste relative al 2019 e al 20 settembre 2019 per l’anno 2020.

Per maggiori dettagli si rimanda alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 13 aprile 2018.

CONTINUE READING

Older Posts

Categorie

  • Novità

Cerca nel Sito

Su di noi

logo_footer

Nel 2003 dieci imprese artigiane vicentine, specializzate nell’edilizia e nell’impiantistica, condividono l’idea di aggregarsi per avvalersi delle economie di rete; nasce così il Consorzio Artea.

Navigazione

  • Home
  • Servizi
  • Contattaci
  • Preventivo
  • Portfolio
  • Novità

Sede

Via Malga Zonta, 2 Santorso 36014 VI
+39 393 40 28 499
info@consorzioartea.it
Lun - Ven 9:00 - 18:00
Vicenza
1°
nebbia
umidità: 93%
vento: 1m/s N
Max 7 • Min 6
9°
Mar
9°
Mer
11°
Gio
12°
Ven
Meteo da OpenWeatherMap
  • Contattaci
  • Preventivo
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Amministrazione